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Regolamento del Comitato di Etica

Art. 1 - Costituzione

La Human Genetics Foundation, con sede in Torino, via Nizza 52 (d'ora in poi indicata come "Fondazione") istituisce un Comitato di etica indipendente, che opererà presso la sede della Fondazione.

Art. 2 - Funzioni

1. Il Comitato di etica, di seguito Comitato, ha la funzione di valutare gli aspetti etici delle attività di ricerca promosse dalla Fondazione ed ha la responsabilità di fornire una pubblica garanzia del rispetto dei principi etici relativi alla ricerca biomedica, così come indicati nelle normative nazionali e internazionali che governano la ricerca biomedica e nelle principali Carte e Convenzioni internazionali adottate dall'Italia. Il Comitato, inoltre, svolge attività di consulenza agli organi della Fondazione nonché promuove la formazione in campo etico del personale interessato attraverso incontri, seminari, gruppi congiunti di studio e l'elaborazione di materiale informativo.
2. Il Comitato valuta e approva i protocolli di sperimentazione secondo le procedure previste all'art. 6, ivi compresi, per le parti di propria competenza, quelli svolti in collaborazione con altre istituzioni, tenuto anche conto delle eventuali valutazioni espresse dai Comitati etici delle istituzioni partecipanti.

Art. 3 - Composizione e durata

1. Il Comitato è composto da non oltre 9 componenti, scelti e nominati dalla Fondazione, e da un presidente eletto dai componenti all'atto di insediamento. Il Comitato dura in carica 4 anni. Il mandato del presidente ha una durata di 2 anni, rinnovabile per successivi 2.
Ogni componente è responsabile in prima persona del lavoro all'interno del Comitato e non può delegare altri a partecipare ai lavori. In caso di assenza di un componente, il Comitato può tener conto nelle proprie valutazioni di eventuali dichiarazioni scritte inviate dal componente assente. I componenti del Comitato acconsentono a rendere pubblico il proprio nome, la propria qualifica e il proprio curriculum.
2. I componenti si impegnano alla segretezza sugli atti connessi al lavoro del Comitato e sono tenuti a dichiarare l'eventuale presenza di conflitti di interesse prima di ogni valutazione.

Art. 4 - Funzionamento

1. Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria messa a disposizione dalla Fondazione con funzioni di supporto, di verbalizzazione e di conservazione della documentazione inerente le attività del Comitato.
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati col voto palese della maggioranza dei presenti. sono ammesse eventuali relazioni di minoranza, che vengono allegate al parere di maggioranza.
Nel caso di richieste di parere che rivestano carattere d'urgenza per l'attività della fondazione, il parere del Comitato può essere richiesto per via telematica ed è valido se è approvato dalla maggioranza dei componenti.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

Il presidente ha la rappresentanza del Comitato e ha il compito di convocare le sedute, eventualmente anche su richiesta del Presidente o del Direttore Scientifico di HuGeF; di stabilire l'ordine del giorno; di moderare i lavori e di firmare i verbali e le delibere. Per le sue attività il presidente si avvale del supporto della segreteria di cui all'articolo precedente.

Art. 6 - Procedura per le richieste di parere

1. Possono rivolgersi al Comitato gli Organi della Fondazione e il personale di ricerca.
2. Al Comitato possono essere presentate richieste di valutazione e approvazione di progetti e protocolli sperimentali. Le richieste devono essere depositate da un ricercatore qualificato e vanno indirizzate al presidente del Comitato. Alle richieste va allegata la seguente documentazione:
- una sintesi del progetto o protocollo sperimentale;
- il progetto o protocollo sperimentale in originale;
- il curriculum vitae del richiedente;
- il modulo per l'acquisizione del consenso e il certificato di assicurazione per responsabilità civile (ove pertinenti);
- copia di eventuali pareri di altri Comitati.
Il Comitato si riserva la possibilità di richiedere documentazione aggiuntiva.
3. La segreteria registra la documentazione pervenuta e cura l'invio, anche in forma elettronica e almeno due settimane prima della data prevista per la seduta, di copia dei documenti al presidente e ai componenti del Comitato.
4. Nel formulare il parere, il Comitato si ispira ai principi generali richiamati all'art. 2, assicurando anche che alla discussione sia garantito il tempo sufficiente per l'esame della documentazione. La redazione scritta del parere contiene:
- le motivazioni di approvazione/non approvazione dello studio;
- i nomi dei membri che l'hanno eventualmente approvato;
- copia della richiesta di parere e l'elenco dei documenti allegati;
- ogni altra documentazione pertinente;
- eventuali relazioni di minoranza.
5. Ai fini della valutazione etica il Comitato tiene conto dei seguenti elementi:
- il razionale del progetto o protocollo sperimentale;
- l'adeguatezza e la completezza delle informazioni contenute nella documentazione;
- l'idoneità dello sperimentatore responsabile dello studio;
- le misure adottate per garantire la protezione della salute e dei diritti - compresa la riservatezza dei dati personali- dei soggetti inclusi nello studio (ai sensi delle leggi vigenti in materia) e la sicurezza degli sperimentatori;
- l'importanza scientifica e la rilevanza sociale dello studio.

Art. 7 - Revisione del regolamento

Il presente regolamento è rivolto al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e trasparenza. Le procedure operative, costituendo un aspetto dinamico del funzionamento del Comitato, sono suscettibili di revisione periodica da parte del Comitato stesso. I singoli membri del Comitato o l'organismo che lo ha istituito possono proporre la revisione delle procedure, formulando una richiesta scritta e motivata al presidente che sarà sottoposta all'approvazione del Comitato nella prima riunione utile. Ogni nuova versione delle procedure sarà contrassegnata dalla data in cui tale versione è stata approvata.